Il diritto di famiglia, per via delle sue peculiarità spesso può trovare applicazione pratica sia dal punto di vista civile che penale.
Nel diritto civile, ad esempio, possono instaurarsi procedimenti per: separazioni, divorzi, affidamenti di minori, adozioni, riconoscimenti, decadimento dalla responsabilità genitoriale, oltre al recupero delle somme dovute e non corrisposte in seguito ad alcuni di questi procedimenti
Nel diritto penale invece, possono avviarsi dei procedimenti ad esempio per i reati di: violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p. e 570-bis c.p.), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), incesto, sottrazione di minore o di persona incapace (artt. 573-574-574-bis c.p.), abuso dei mezzi di correzione o disciplina (571 c.p.), etc.
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I clienti spesso domandano se sia possibile utilizzare strumenti alternativi per definire in maniera rapida ed economica i rapporti tra i coniugi evitando i lunghi tempi giudiziari.
Una via è quella della negoziazione assistita dagli avvocati: questa procedura consente infatti di definire i rapporti tra coniugi affidandosi, ciascuno, al proprio legale di fiducia evitando così di doversi rivolgere al Tribunale.
Gli accordi, avranno la stessa validità di una sentenza, ma solo a seguito della convalida da parte del Pubblico Ministero. Tuttavia, nel caso in cui sia necessario effettuare un trasferimento immobiliare tra i coniugi o siano presenti figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, tale via diventa più tortuosa.
Per questo motivo, quando le parti sono d’accordo tra loro, e non c’è una forte conflittualità, spesso si sceglie direttamente la via giudiziale optando per un procedimento a domanda congiunta così da razionalizzare i costi della procedura ed i tempi di definizione del contendere.
Quando la conflittualità tra le parti è elevata e si sono irrimediabilmente interrotti i rapporti, anche comunicativi, tra i coniugi o i conviventi con figli, è impossibile raggiungere un accordo e la via giudiziale diventa l’unica alternativa rimasta per poter definire i rapporti familiari.
Ciò può accadere spesso anche nel caso in cui siano in corso procedimenti penali riguardanti le dinamiche familiari.
Esistono poi tutta una serie di procedimenti in cui per poter tutelare adeguatamente i diritti della persona è necessario ricorrere al giudice.
Ad esempio quando è necessario richiedere la nomina di un amministratore di sostegno per provvedere all’esigenze di chi non abbia più una piena autonomia, o nel caso in cui sia necessaria l’interdizione e la nomina di un tutore che rappresenti gli interessi del soggetto tutelato.
E’ poi necessario rivolgersi al giudice anche nei procedimenti di adozione di maggiorenne, per formalizzare l’effettivo rapporto di filiazione tra chi di fatto ha instaurato un legame tipico del rapporto genitore-figlio. Si potrà così anteporre il cognome del genitore adottante a quello del figlio maggiorenne che si sta adottando, garantendo così al genitore di poter avere un successore ed al figlio la tutela dei diritti successori sul genitore che lo intende adottare.
E’ possibile disciplinare i rapporti tra gli ex conviventi e i loro figli sia attraverso accordi stragiudiziali che in sede giudiziale. Tuttavia, nel caso in cui siano presenti figli minori, o vi sia elevata conflittualità, si consiglia di intraprendere per una maggior tutela un procedimento di affidamento di minore in sede giudiziale.
Nel caso in cui i coniugi siano entrambi d’accordo per la separazione è possibile ricorrere in giudizio congiuntamente ottenendo una sentenza che tenga conto degli accordi già raggiunti tra le parti con tempi più rapidi e con minori spese.
Per poter divorziare è necessario aver prima effettuato una separazione dal coniuge. Trascorsi 6 mesi (nel caso di separazione consensuale) o 1 anno (nel caso di separazione giudiziale) sarà possibile proporre ricorso per ottenere il divorzio tramite un legale presso il tribunale competente.
Nel caso in cui non ci sia elevata conflittualità tra i coniugi è possibile separarsi anche senza dover affrontare un processo attraverso strumenti alternativi quali la negoziazione assistita.
La durata della pratica di separazione o di divorzio dipende da diversi fattori. Ad esempio: la necessità o meno di proporre un ricorso contenzioso anzichè a domanda congiunta, il grado di conflittualità tra i coniugi, e la volontà o meno delle parti di raggiungere un accordo tra loro. Generalmente le pratiche con bassa conflittualità hanno una durata inferiore rispetto alle pratiche in cui vi sono posizioni inconciliabili tra le parti.
Nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio è possibile agire per ottenere il recupero del credito. Se le violazioni sono gravi e riguardano anche i rapporti coi figli minori è possibile, in alcuni casi, richiedere il decadimento dalla responsabilità genitoriale dell’altro genitore.